Unione Europea: il copyright non preserva le funzioni dei software

Secondo l’attuale normativa sul copyright si dovrebbe considerare legittimo l’effettuare una copia delle funzionalità di un programma e del suo linguaggio se al momento della riproduzione delle funzionalità colui che viene definito come “violatore” non ha provveduto a copiare buona parte degli elementi relativi al programma originale che vanno a configurarsi come espressione della creazione intellettuale dell’autore.

È questa l’opinione Yves Bot, Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativamente al caso SAS vs World Programing Ltd (WPL).

L’accusa, infatti, contestava alla controparte la violazione della proprietà intellettuale tenendo conto della similitudine tra i software oggetto della causa.

La WPL, in altri termini, avendo intravisto una buona opportunità di mercato, avrebbe sviluppato, senza però accedere al codice sorgente SAS, dei software alternativi in grado di emulare le funzionalità del programma rivale permettendo inoltre agli utenti di accedere ai propri dati conservati nei formati SAS con diversi programmi.


La causa, stando a quelle che sono le informazioni al momento disponibili, verrà passata al vaglio nel 2012 ma, frattanto, il parere di Yves Bot ha comunque indicato una direzione ben precisa da prendere: le idee dovrebbero essere considerate come un bene collettivo e la loro realizzazione, invece, un bene privato.

Questo, relativamente al caso SAS vs World Programing Ltd, sta quindi a significare che processi ed algoritmi sono elementi basilari della composizione dell’idea e, proprio per tale ragione, possono essere condivisi, la modalità mediante cui il software se ne serve è invece un qualcosa di originale e, di conseguenza, soggetto alle normative sul copyright.

Considerando ciò, quello che andrebbe fatto ora è valutare se WPL nel riprodurre le funzioni del sistema SAS abbia fatto lo stesso anche con una buona parte degli elementi del sistema.

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