Rivendere musica digitale rappresenta una violazione del copyright
Partendo dal caso che ha visto contrapposti l’etichetta Capitol Records ed il sito web ReDigi, che consente agli utenti di guadagnare dalla cessione degli mp3 acquistati in precedenza, un giudice di New York ha stabilito che i brani musicali in formato digitale che sono stati acquistati da store online autorizzati non possono essere rivenduti a terzi.
L’esecuzione di tale operazione, infatti, comporterebbe la violazione della vigente normativa sul copyright.
La prima denuncia da parte di Capitol risale allo scorso anno quando ReDigi, nonostante ciò, aveva continuato a portare avanti la propria attività appellandosi a quella che viene identificata con il nome di first sale doctrine secondo cui il copyrght viene applicato solo ai benefici fisici comprati dal primo acquirente che, a sua volta, li potrà eventualmente cedere senza problemi ad altri senza andare a violare il diritto d’autore.
Considerando però il fatto che per rivendere un brano musicale è necessario crearne prima una copia la questione si fa quindi ben diversa e, sopratutto, più complicata.
Capitol, infatti, non autorizza la riproduzione o la distribuzione di materiale coperto da copyright sul sito ReDigi e proprio per questo motivo tali attività vanno considerate, almeno in questo caso, come violazioni del diritto d’autore secondo il Copyright Act.
I gestori di ReDigi hanno tuttavia replicato dichiarando che la sentenza può essere applicata soltanto alla vecchia versione del portale e non anche a quella che risulta tutt’ora operativa.
Per il momento, comunque, la sentenza in questione è stata applicata soltanto sul territorio di New York ma ciò non esclude il fatto che ben presto la cosa possa essere estesa e, sopratutto, che possa andarsi a configurare come un precedente da portare in tribunale in caso di battaglie legali analoghe.
Considerando la delicata tematica alla base, quella inerente i nuovi metodi di distribuzione dei contenuti multimediali, la questione tornerà sicuramente a galla in seguito alla sentenza d’appello.
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