Tutti i nostri cari prodotti informatici e, più in generale, elettronici (acquistati in Europa) possiedono una garanzia di almeno due anni che identifica nel venditore (e non nel produttore come qualcuno erroneamente sostiene) l’unico vero responsabile della riparazione di un oggetto non più funzionante.
Quando abbiamo tra le mani un prodotto difettoso, la garanzia diventa un elemento cruciale per poter accedere ai centri di assistenza del produttore senza pagare alcuna spesa aggiuntiva. Tenere sotto controllo tutte le nostre garanzie diventa d’obbligo e in questo ci viene in aiuto il servizio gratuito WarrantyElephant.
Dopo esservi registrati, potrete inserire le informazioni dei prodotti che possedete, inserendo il nome del produttore, il numero del modello, il serial number, e varie informazioni riguardanti il contatto della garanzia e, i più scrupolosi, potranno fare un upload di tutte le scansioni delle loro fatture o dei fogli contenenti le garanzie.
WarrantyElephant, oltre ad essere una raccolta delle informazioni delle vostre garanzie, vi notificherà tramite email quando la fine del periodo coperto dalla garanzia è vicina. Questo servizio, a partire da 6 mesi prima la scadenza della garanzia, vi invierà un’email ogni mese e, infine, una settimana prima del termine.
Vi ricordiamo che la legge italiana stabilisce che l’onere di provare che un prodotto sia malfunzionante e rientri in garanzia è a carico del consumatore, il quale deve dimostrare che la difformità preesisteva al momento dell’acquisto. Per i primi 6 mesi dall’acquisto, normalmente, la garanzia è effettiva poiché la legge italiana assume che il difetto sia sempre originario di fabbrica e non sicuramente derivante da un uso errato del prodotto.
#1vic
“Vi ricordiamo che la legge italiana stabilisce che l’onere di provare che un prodotto sia malfunzionante e rientri in garanzia è a carico del consumatore]”
[cit]
Dopo l’ottavo mese (6 mesi + 2 di tempo per denunciare il danno), in assenza di una garanzia commerciale più estesa da parte del produttore o del rivenditore, l’onere della prova è dovuto all’acquirente. Lo stesso malfunzionamento, in assenza di palesi danni o manomissioni del prodotto, è una prova sufficiente.
Passati i 6 mesi, il consumatore non è costretto a “provare” che il bene abbia un difetto di conformità nel senso che se gli si rompe un personal computer, ad esempio deve andare dal venditore con la perizia firmata da un tecnico che attesta che il danno non è imputabile ad un cattivo uso del bene da parte del conumtore stesso; ma come specifica chiaramente il Codice del Consumo, il bene durevole non conforme si rivela tale quando manifesta un malfunzionamento, ed il fatto che si presenti tale malfunzionamento indica la non conformità del bene stesso come bene durevole, e quindi il presentarsi al venditore con il bene malfunzionante, ed indicare tale malfunzionamento, costituisce l’assolvimento dell’onere della prova da parte del consumatore rispetto al venditore una volta passati i famosi 6 mesi.
A questo punto il venditore si vedrà costretto a promuovere l’azione riparatoria nei termini e le condizioni previste dal Codice del Consumo, oppure diversamente devrà dimostrare a sua volta che il bene è stato danneggiato per incuria del consumatore.